In conseguenza del Covid-19 (Coronavirus), con il DPCM 11 marzo, il Governo ha annunciato nuove misure restrittive che vanno a limitare o in alcuni casi a sospendere lo svolgimento di determinate attività commerciali. Misure che si aggiungono a quelle già disposte con il DPCM 9 marzo considerate ancora valide salvo incompatibilità con il nuovo decreto. Le nuove misure rafforzate saranno valide dal 12 al 25 marzo su tutto il territorio nazionale.
Le principali attività interessate dalla sospensione sono quelle che rientrano nel commercio al dettaglio, parrucchieri, estetisti, ristoranti pub ecc. Tutti attori commerciali interessati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ecco in chiaro le indicazioni operative da seguire ai fini della corretta gestione del registratore di cassa telematico nel periodo di chiusura forzata dell’attività nonché di successiva ripresa.
Sospensione forzata dell’attività: chi è interessato?
Con il DPCM 11 marzo, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, il Governo ha introdotto specifiche previsioni di chiusura forzata per diverse attività. Per altre è ancora ammessa lo svolgimento ma solo nel rispetto di precise condizioni.
In particolare, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione:
- per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto (vedi allegato),
- sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Dunque centri commerciali aperti ma solo per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Deroga per i mercati solo se per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari nonché per il settore agricolo e la relativa filiera di distribuzione. Chiuse le attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti, servizi alle persone ammessi in riferimento a lavanderie e tintorie, servizi funebri ed attività connesse.
Non sono interessate dalla chiusura forzata attività quali le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
DCPM 11 marzo 2020 e allegati
Alleghiamo il testo del DCPM 11 marzo e i relativi allegati per conoscere nel dettaglio tutte le attività che dovranno rimanere chiuse o che potranno aprire.
» 52,8 KiB
» 41,9 KiB
» 39,5 KiB
Sospensione forzata delle attività di ristorazione
Misure specifiche sono previste per il settore della ristorazione. Sono sospese le attività di ristorazione riconducibili a pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre nessuna è sospensione è prevista per la ristorazione che effettua consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Nessuna sospensione per le attività di somministrazione bevande e alimenti svolte lungo la rete stradale, autostradale nonché per quelle presenti all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
E’ comunque necessario garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nessuna chiusura per i servizi di ristorazione tramite catering, si pensi ad esempio al servizio mensa degli ospedali effettuata tramite soggetti esterni.
Gestione del registratore di cassa telematico in caso di sospensione forzata dell’attività
Per i soggetti per i quali è categorica la sospensione delle attività potrebbe sorgere qualche perplessità:
- sulla gestione del registratore telematico nel periodo di chiusura
- nonché alla successiva riapertura dell’attività,
ai fini del rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
A tal proposito non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di chiusura dell’attività. Il riferimento è al periodo precedente all’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ad oggi, al momento della chiusura giornaliera il registratore telematico genera un file dei dati dei corrispettivi giornalieri trasmesso all’Agenzia delle entrate con una frequenza variabile entro 12 giorni dalla data di memorizzazione dei corrispettivi che coincide con la data di effettuazione delle operazioni.
Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, quali possono essere considerati le conseguenze legate al Covid-19, il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile deve provvedere all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
Per l’emergenza covid-19, i dati ad importo zero riguarderanno tutti i giorni di chiusura forzata legata alle previsioni di cui al DPCM 11 marzo.
Attenzione al fatto che alla riapertura dell’attività, in alcuni casi l’invio del file ad importo zero sarà effettuato in automatico dal registratore telematico; in altri casi, lo stesso dispositivo fornirà un semplice avviso, sarà poi l’esercente a doversi occupare dell’invio.
fonte: lavoroediritti.com